L’art. 12 della legge n. 154/2016 dispone che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Le regioni disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato.
L’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 22 febbraio 2018, che modifica ed integra l’accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 giugno 2017, ha individuato lo standard professionale e formativo per l’attività di manutenzione del verde ai
sensi dell’art. 12 comma 2 della legge 154/2016.
Ai sensi del suddetto Accordo, le imprese che sono state iscritte dopo l’entrata in vigore della legge 28 luglio 2016 n.154 (e cioè dopo il 25/08/2016) sono tenute a comunicare al Registro delle imprese, entro il 22 febbraio 2020, il nominativo del soggetto in possesso
dell’attestato di idoneità, conseguito a seguito di frequenza dei corsi di qualificazione professionale previsti dall’art. 12 della l. 28 luglio 2016 n.154, o dei casi di esenzione previsti dall’art. 7 dell’Accordo.
Le imprese iscritte alla data di entrata in vigore della L. 154/2016 (25.8.2016) con codice ATECO 81.30, anche come secondario, devono dimostrare, con riferimento alle seguenti figure:
– Titolare/amministratore;
– Socio lavoratore;
– Coadiuvante;
– Dipendente;
– Collaboratore familiare
un’esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula dell’Accordo (22.2.2018), oppure il possesso dei titoli di studio o dell’iscrizione negli ordini professionali indicati nell’art. 7 dell’Accordo, attraverso specifica documentazione da presentare al Registro Imprese entro il 22 febbraio 2020