| |
Con la pubblicazione in GU del 09/10/2009 del DM 6/10/2009, il Ministero dell’Interno disciplina l’attività del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità delle persone.
Le disposizione del presente decreto, disciplinano le attività di controllo:
a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
b) nei pubblici esercizi;
c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24/10/2009) già svolge servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo, può continuare a espletare la propria attività, ma dovrà comunque provvedere all’iscrizione negli elenchi prefettizi obbligatori entro il 6 aprile 2010 (cioè non oltre 6 mesoi dalla data del 06/10/2009).
(GU n. 235 del 9-10-2009 )
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 ottobre 2009
Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco
prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle
attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la
formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15
luglio 2009, n. 94. (09A12065)
---------
omissis
---------
Art. 7.
Riconoscibilita' del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il
personale di cui all'art. 1 deve essere munito di idoneo documento di
identita' e tenere esposto un tesserino di riconoscimento, con le
caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore
giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente
leggibili. |
|