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• Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Gli esercenti di una o più attività di somministrazione alimenti e bevande prima dell’inizio e/o della modifica dell’attività è tenuto a comunicare al Comune di riferimento le diverse denominazioni di attività di somministrazione alimenti e bevande di cui al comma 91 della sopraccitata legge.
Gli esercenti già in attività, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono comunicare al Comune di riferimento quanto sopra indicato.
• INQUINAMENTO ACUSTICO
Le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative devono presentare, in duplice copia di cui una in bollo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.
Di seguito troverete gli allegati da scaricare per effettuare le suddette comunicazioni
Allegato 01
Allegato 02 |
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