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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del primo aprile, ha approvato in via definitiva il decreto legisla¬tivo in materia di Sicurezza e salute sul Lavoro, il cosiddetto “Testo Unico” . In attesa della pubblicazione del Testo in gazzetta Ufficiale riportiamo le novità più rilevanti, tra cui l’ampliamento del campo di applicazione e della platea dei soggetti tutelati o il maggior rilievo dato alla formazione.Tra i provvedimenti più significati segnaliamo:
- l’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni;
- l’individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione;
- la definizione dell’oggetto e delle modalità di valutazione del rischio;
- la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio;
- l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestra¬mento del lavoratore;
- titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria;
- le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soc¬corso, prevenzione degli incendi;
- le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- il nuovo apparato sanzionatorio;
- l’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro.
E’ prevista inoltre l’immediata applicazione di alcuni adempimenti, mentre per altri è previsto un regime transitorio:
- sarà possibile effettuare la valutazione dei rischi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto;
- le disposizioni relative ai campi elettromagnetici, si applicheranno dopo il 30 aprile 2008;
- i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno ancora autocertificare (non oltre il 2012) l’avvenuta valutazione dei rischi.
- la valutazione potrà essere fatta sulla base di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione Consultiva permanente, costituita presso il Ministero del lavoro (queste procedure potranno essere utilizzate anche nelle imprese con meno di 50 lavoratori, purché non abbiano rischi rilevanti);
- sarà potenziata la formazione per i datori di lavoro che si nomineranno RSPP (fino a 48 ore); la stessa sarà definita in Conferenza Stato/Regioni, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto. Nel frattempo resterà valida la formazione effettuata ai sensi del DM 16/1/97. I datori di lavoro esonerati, perchè nominatisi prima del 1996, e quelli formati in base al citato DM, dovranno seguire i corsi di aggiornamento definiti in sede di Conferenza;
- sono fatti salvi i contenuti della formazione per gli RSPP diversi dal Datore di lavoro (ex art. 8 del decreto 626), già definiti dall’accordo Stato regioni del gennaio 2006, ed i relativi crediti formativi;
- verranno abrogati il registro infortuni e i registri degli esposti ai cancerogeni e mutageni, ma solo dopo l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). |
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