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Le sanzioni
La violazione
dei doveri o degli obblighi derivanti dal presente
codice etico, comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 18 del Regolamento
della CNA. Il rifiuto di rimettere il mandato in organismi
esterni, nelle ipotesi previste nel precedente capitolo,
costituisce grave infrazione, che può comportare
la risoluzione del rapporto associativo, ovvero la
decadenza da tutte le cariche. Per i soggetti esterni
al sistema CNA, l’interruzione di ogni rapporto
di collaborazione professionale. Qualunque associato
può segnalare al competente organo associativo
la violazione della norme del presente codice etico
da parte di un associato, ovvero di un dirigente o
di un dipendente CNA. L’organo valuta la segnalazione
e ove lo ritenga, chiede al competente collegio dei
garanti l’applicazione di una sanzione, proporzionata
alla gravità, rilevanza e pregiudizio subito
dalla CNA in relazione al fatto contestato. Prima
di richiedere l’applicazione della sanzione
al Collegio dei Garanti, l’organo competente
è comunque tenuto a contestare il fatto all’interessato,
ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente
le proprie ragioni difensive. Il presente codice etico,
è parte integrante del codice disciplinare
dei dipendenti CNA. Come tale deve essere portato
a conoscenza nelle debite forme previste dall’art.
7 della L. 300/1970. La sua violazione da parte dei
dipendenti CNA, comporta, oltre le sanzioni previste
dal Regolamento CNA applicate ai sensi del comma precedente,
anche le sanzioni disciplinari previste dal Contratto
collettivo di lavoro applicato, nei modi e forme ivi
previste.
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