E CONSULENZA DEL LAVORO

 
   
 

Il SERVIZIO FORNISCE ALL’IMPRESA ASSISTENZA E CONSULENZA PRATICO-TEORICA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO. IN PARTICOLARE I SERVIZI OFFERTI SONO:

  1. Elaborazione delle buste paga e gestione degli adempimenti - obbligatori.Informazione periodica sui contratti collettivi di lavoro (interpretazione e chiarimenti) e sulle normative legislative.
  2. Fornitura delle tabelle salariali e dei costi della manodopera per tutti i contratti dell'Artigianato e del Commercio.
  3. Assistenza per assunzioni, contratti a progetto, prestazioni occasionali,ecc.

Articolo 01: DURC – NOVITA’ LEGISLATIVE

Il Ministero Del Lavoro ha emanato la Circolare n. 5/2008 del 30/01/08, apportando numerose modifiche ed interpretazioni normative in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva).
Innanzitutto, d’intesa con gli enti previdenziali ed assistenziali, si è stabilito che oltre agli altri obblighi di Legge ed al rispetto dei contratti collettivi, il DURC è obbligatorio per poter usufruire di eventuali agevolazioni contributive previste dalla Legge; in questo caso la procedura di rilascio è meramente virtuale in quanto l’istituto previdenziale che rilascia il DURC, è lo stesso soggetto che ammette il richiedente alla fruizione del beneficio contributivo.
Un altro nodo interpretativo è stato sciolto attraverso l’allargamento esplicito all’obbligo del DURC anche ai lavoratori autonomi, sia nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e sia nei lavori privati dell’edilizia; nel primo caso la validità del documento è di un mese mentre nel secondo caso è di tre mesi.
Un ulteriore elemento di novità, ma non meno importante, è rappresentato ai soli fini di partecipazione a gare di appalto dal fatto che “non osta al rilascio del DURC una omissione contributiva non grave”; la gravità del debito è poi individuata secondo due parametri:

  1. uno scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione;
  2. o comunque uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo al pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del documento.

Quest’ultima disposizione assume un’importanza rilevante, in quanto obbliga gli enti addetti al rilascio del DURC ad un esame approfondito della situazione debitoria di tutte le imprese, evitando, come spesso è accaduto sino ad oggi al rilascio di esiti negativi a fronte di scoperture irrisorie.
Rammentiamo infine a tutti i nostri associati, che possono richiedere il DURC o ricevere ulteriori chiarimenti in tal senso presso tutti i nostri uffici dislocati nella provincia.

 

 

 

 

 

 


 


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