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PRESTAZIONI SOCIALI
Prestazioni socioeconomiche erogate dai comuni
Assegno di maternità
L’ assegno di maternità è concesso ( con onere a carico dello Stato ) a tutte le donne residenti in Italia, siano esse italiane , comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, che non fruiscano ( o non abbiano diritto ) ad alcuna prestazione previdenziale o economica di maternità, per ogni figlio nato, adottato o affiliato.
In alcune situazioni particolari ( affidamento esclusivo al padre, decesso dalla madre, ecc.) l’assegno può essere richiesto anche dal padre , dall’affidatario o dall’adottante.
E’ corrisposto per cinque mensilità, alla madre , al padre in caso di morte della madre o abbandono del figlio da parte della stessa, purchè il reddito del nucleo familiare (deve essere conteggiato fra i componenti il nucleo anche il figlio per il quale si richiede il beneficio) sia pari o inferiore al limite di reddito stabilito annualmente con decreto ministeriale e calcolato attraverso lo strumento dell’ISE.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso nella famiglia anagrafica della madre adottiva ; se il richiedente è il padre, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi previsti per la madre. L’assegno viene erogato dall’INPS.
Gli importi e limiti di reddito sono adeguati annualmente, in base all’aumento del costo della vita, rilevato dall’Istat e comunicati con apposito decreto nei primi mesi dell’anno.
Assegno al nucleo familiare
Viene concesso (con onere a carico dello Stato )ai nuclei familiari composti da cittadini italiani ( o comunitari residenti in Italia o da extracomunitari con carta di soggiorno, con almeno tre figli minori e che si trovino in uno stato di disagio economico).
Per avere diritto all’assegno , di euro 122,80 erogato per un massimo di 12 mensilità è necessario avere almeno 3 figli minori e un reddito inferiore o pari al limite stabilito annualmente con Decreto Ministeriale e calcolato attraverso lo strumento dell’ISE. L’importo dell’assegno spettante sarà integrato o ridotto , secondo il reddito del nucleo familiare del richiedente.
Maggiorazioni
Maggiorazioni Sociali
I titolari d pensioni di importo modesto , che non hanno altri redditi , oppure , che hanno redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge , possono avere diritto ad una maggiorazione della loro pensione.
Questo aumento della pensione , detto maggiorazione sociale , spetta anche ai titolari di assegno e di pensione sociale,che possiedono redditi non superiori ai limiti previsti annualmente dalla legge
Incremento al milione di lire ( euro 516,46 )
La legge finanziaria del 2002 ha stabilito con decorrenza 1° gennaio 2002, un incremento della maggiorazione sociale fino ad arrivare ad un importo massimo complessivo di pensione di euro 516,46 al mese, per tredici mensilità.
Ai fini del diritto i titolari di pensione devono avere:
- Età : almeno 70 anni di età. L’età può esser ridotta (fino a 65 anni )in ragione di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione.Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo.
- 60 anni, se trattasi di titolari di pensioni di inabilità, di invalidità civile totale, di pensioni per sordomuti e i ciechi civili assoluti.
- Reddito: La maggiorazione viene concessa non solo in funzione dell’età, ma anche del reddito posseduto dal titolare della pensione, sia personale che coniugale.
L’Assegno Sociale
L’Assegno Sociale
L’Assegno Sociale è una prestazione di carattere assistenziale, ossia con onere a carico dello Stato, che viene erogato, in presenza di precisi requisiti, a prescindere dal’esistenza o meno di un rapporto assicurativo e contributivo.
L’assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 1996, viene concesso ai cittadini italianie agli altri soggetti ad esso equiparati, che al compimento del 65° anno di età versino in uno stato di bisogno economico.
L’assegno sociale è erogato anche a coloro abbiano perso il diritto alla pensione sociale prima del 1996, o revocata successivamente , purchè, in quest’ultimo caso , siano in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti:
- Cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno stato della U.E., o cittadinanza extracomunitaria purchè accompagnata da carta di soggiorno;
- Residenza in Italia ( la residenza in Italia è un requisito fondamentale , se il titolare di assegno sociale trasferisce all’estero la propria residenza ne perde il diritto .L’assegno , quindi , non è esportabile ).
- Compimento del 65° anno di età.
- Nessun reddito o reddito di importo non superiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge,
Ciechi e sordomuti
Ciechi civili
Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge,coloro che risultino affetti da cecitàtotale o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi , per causa congenita o contratta, purchè non sia per motiv di guerra, da infortunio sul lavoro, o da servizio.
I ciechi vengono distinti per legge in:
- Ciechi assoluti: residuo visivo 00 in ambedue gli occhi , con eventuale correzione;
- Ciechi parziali (ciechi ventesimisti): residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione
- Ciechi parziali (ciechi decimasti )residuo visivo compreso tra 1/10 e 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione ;
La domanda per il riconoscimento, come quella eventuale per aggravamento, va presentata alla ASL, seguendo le stesse modalitàstabiite per il riconoscimento dell’invalidità civile.
Sordomuti
Ai fini della concessione delle provvidenze economiche previste dalla legge ( art. 1 legge 381/70) sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia impedito il normale approfondimento del linguaggio parlato, semprechè la sordità no sia dovuta a fatti di natura psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Si considera causa ostativa del normale apprendimento del linguaggio parlato l’ipoacusia che renda o abbia reso difficile tale apprendimento.
La domanda per il riconoscimento , come quella eventuale per l’aggravamento, va presentata alla ASL , seguendo le stesse modalità stabilite per il riconoscimento dell’invalidit e non tutelate da altre forme previdenziali o altre leggi ( INPS-INAIL –INPDAP-Ciechi civili –Sordomuti-Invalidi di guerra ecc.)il diritto a mantenimento e all’assistenza sociale.
INVALIDITA’ CIVILE/HANDICAP
Invalidità civile
Il riconoscimento dell’invalidità civile garantisce ai cittadini inabili al lavoro, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e non tutelate da altre forme previdenziali o altre leggi (INPS-INAIL-INPDAP-Ciechi civili-Sordomuti- Invalidi di guerra ecc.), il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Rientrano nel novero degli invalidi civili , per definizione di legge , tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, affetti da minorazioni congenite acquisite , che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo e/o un danno funzionale permanente.
I minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Per avere diritto al riconoscimento della qualifica di invalido civile è sufficiente avere una invalidità non inferiore al 34%.
Il riconoscimento dello status di invalido civile , accertato attraverso una visita medico legale delle Commissioni mediche delle ASL competenti per territorio, può dar luogo , a seconda del grado d’invalidità riscontrato, a prestazioni di tipo socio sanitario o di tipo economico.
Con grado d’invalidità inferiore al 74%, ma superiore al 34% , l’invalido avrà diritto solo a prestazioni di carattere socio- assistenziale , quali, ad esempio : le prestazioni proteiche ed ortopediche (soglia minima 34% di invalidità) ; l’iscrizione al collocamento obbligatorio (soglia minima 46% di invalidità ).
Per il riconoscimento delle prestazioni economiche si richiede, invece:
- Un grado di invalidità di almeno il 74% per il diritto all’assegno mensile di assistenza ;
- Un grado di invalidità del 100%per avere diritto alla pensione di inabilità.
- Di essere un soggetto non deambulante o non autosufficiente per aver diritto all’indennità di accompagnamento
- Di essere un soggetto minore di anni 18, in condizioni di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, per avere diritto all’indennità di frequenza.
I cittadini con età superiore ai 65 anni possono chiedere il riconoscimento dello stato invalidante ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e dell’ indennità di accompagnamento, quando abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
La domanda
La persona portatrice di disabilità , che intende usufruire dei benefici previsti , deve presentare domanda all’Azienda Sanitaria locale competente per territorio, per sottoporsi ad una visita medico-legale.
La domanda deve essere compilata su appositi moduli predisposti dalla Asl, accompagnata dalla certificazione medica nella quale il medico curante o il medico legale del Patronato evidenzi in modo scrupoloso tutte le patologie presenti nel soggetto , in forza delle quali si chiede il riconoscimento dell’invalidità.
Una volta riconosciuta la sussistenza del diritto, la prestazione economica viene concessa dalle Regioni ( o su convenzioni stipulate dalle regioni stesse : dal Comune , dalla Asl o dall’Inps ) ed erogata dall’Inps, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
Handicap
La legge 104/92 dispone alcune agevolazioni per i lavoratori dipendenti portatori di grave handicap e per i lavoratori dipendenti che assistano persone affette da grave handicap.
Le agevolazioni riguardano i genitori lavoratori dipendenti, con figli portatori di handicap in situazione di gravità, nonché i parenti o affini entro il 3° grado di persona con grave handicap ed, infine, i lavoratori essi stessi disabili.
Sono concesse purchè la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati nella patologia.
Il diritto alle agevolazioni si estende anche ai genitori affidatari o adottivi.
Sono invece esclusi dai benefici previsti con legge 104/92 i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Patronato Epasa.
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