CNA TERAMO

 
 
PENSIONI - PATRONATO EPASA

 
   
 

TORNA AL ALLA PAGINA PRINCIPALE EPASA


INFORTUNI E MALATTIE PROFESSONALI

Prestazioni erogate dall’Inail

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro

Nel caso in cui l’Inail riconosca l’origine lavorativa dell’infortunio o malattia professionale, all’infortunato o tecnopatico saranno corrisposte la prestazioni economiche stabilite per legge , di seguito sintetizzate:

  1. L’ indennità giornaliera per inabilità assoluta al lavoro : l’indennità giornaliera viene erogata per tutta la durata dell’inabilità.
  2. Viene  corrisposta dal 4° giorno successivo alla da ) fino alla ta di infortunio  ( o di manifestazione della malattia professionale, se la stessa determina astensione dal lavoro ) fino alla guarigione colinica  e, quindi , cessa con la ripresa dell’attività lavorativa. Dal 4° al 90° giorno di astensione giorno di astensione dal lavoro spetta nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera ( o convenzionale , se artigiani). Dal 91° giorno e fino alla guarigione clinica, nella misura del 75%
  3.  

Rendita per inabilità permanente

Se dopo la guarigione clinica risultino residuati danni permanenti , è corrisposta all’infortunato o al tecnopatico :

  1. La rendita per inabilità permanente, per infortuni o M.P.avvenuti prima del 25 luglio 2000, da cui siano residuati danni permanenti compresi  tra l’11% e il 100%. E’ corrisposta mensilmente, non è soggetta a tassazione Irpef, è sottoposta a revisioni periodiche, cessa se il grado permanente si riduce al di sotto dell’11%, viene capitalizzata se il danno nell’ultima revisione risulta compreso tra l’11% e il 16%.

Il danno biologico

Per gli infortuni o M.P. avvenuti dalla data del 25 luglio 2000:

  1. L’indennizzo del danno bilogico in capitale quando i danni permanenti risultino compresi tra il 6% e il 15%. L’importo del danno bilogico in capitale aumenta o diminuisce in funzione del grado di menomazione riportato, dell’età e del sesso del danneggiato .

         E’ corrisposta dall’Inail in un’unica soluzione .Dopo la prima               capitalizzazione è possibile chiederne l’adeguamento , una sola volta ,
in caso di aggravamento dei postumi, purchè essi siano superiori alla precedente capitalizzazione  ed inferiori al 16%.. Non è soggetto a tassazione IRPEF.

    • L’Indennizzo del danno biologico in rendita , avviene quando i danni permanenti risultino pari o superi il 16% e fino al 100%. L’importo della rendita per danno biologico, a differenza dell’indennizzo del danno biologico in capitale, comprende in sé l’indennizzo del danno biologico e del danno patrimoniale. La rendita  è corrisposta mensilmente e cessa se il grado di menomazione scenda al di sotto del 16% ( nel qual caso , il danno biologico potrà essere capitalizzato oppure no, a seconda del grado di menomazione residuato dall’evnto lesivo).E’ sottoposta a revisione al fine di garantire nel tempo la costante corrispondenza dell’indennizzo all’effettivo evolversi del danno.

     

    TORNA AL ALLA PAGINA PRINCIPALE EPASA


     

 

 


 








\

 
 
 
 
 
 
 
  Direzione Provinciale - TERAMO Via Francesco Franchi, 9/23 - CAP 64100 | Teramo | C.F. 80007340674
Tel. 0861.
23941 Fax 0861.250780 - info@cnateramo.com