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PENSIONI - PATRONATO EPASA

 
   
 

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PENSIONE DI VECCHIAIA
                         
Pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi
La pensione di vecchiaia è una prestazione cui si accede al perfezionamento, per gli autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti), di due requisiti: il raggiungimento dell’età pensionabile e l’accredito di un numero minimo di contributi.

L’età pensionabile per i lavoratori autonomi assicurati all’Inps è pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi dal 1° gennaio 2001 corrisponde a 20 anni.
La legge 247/2007 ha introdotto dal 1° gennaio 2008 , il meccanismo delle “finestre”
Anche per le pensioni di vecchiaia.
I lavoratori autonomi che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia:

  1. nel primo trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno.
  2. nel secondo trimestre dell’anno , potranno accedere a pensionamento dal 1°gennaio dello stesso anno .
  3. nel terzo trimestre dell’anno , potranno accedere al pensionamento dal 1°aprile dell’anno successivo.
  4. nel quarto trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.

Pensione di vecchiaia per i dipendenti privati
L’età pensionabile per i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps è pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.
Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto da gennaio 2001 corrisponde a 20 anni.
La legge 247/2007 ha introdotto dal 1° gennaio 2008 il meccanismo delle finestre anche per le pensioni di vecchiaia.
I lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per i pensionamento di vecchiaia:

  1. nel 1°trimestre dell’anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno ;
  2. nel secondo trimestre dell’anno , potranno accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
  3. nel terzo trimestre dell’anno potranno accedere al pensionamento dal 1°gennaio dell’anno successivo.
  4. Nel quarto trimestre dell’anno , potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo.

PENSIONE DI ANZIANITA'

Pensione di anzianità per i lavoratori autonomi
La pensione di anzianità è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dell’iscritto che ha maturato il limite minimo di età anagrafica e/o di anzianità contributiva , prima del raggiungimento dell’età pensionabile .
Ai lavoratori autonomi nell’anno 2007 veniva richiesti 35 anni di contribuzione e 58 anni di età oppure , a  prescindere dall’età , 40 anni di contribuzione. I lavoratori che hanno raggiunto i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2007 potranno accedere al pensionamento anche in epoca successiva con i requisiti vigenti a quella data.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, per avere diritto alla pensione di anzianità , i lavoratori autonomi devono maturare 35 anni di contribuzione e 59 anni di età oppure, a prescindere dall’età, 40 anni di contribuzione.
Dal 1° luglio 2009 viene introdotto il sistema delle quote date dalla somma
Dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica come da seguente tabella:
Requisiti per la pensione di anzianità dei lavoratori autonomi:

 Anno

Età anagrafica

Anzianità contributiva

   Quota

 

Solo anzianità contributiva

Dal 2008 fino al 30/06/2009

59

35

 

oppure

40

Dal 1/07/2009 al 31/12/2010

60
61

36
35

     96

oppure

40

Dal 1/01/2011 al 31/12/2012

61
62

36
35

    97

oppure

40

Dal 2013

62
63

36
35

    98

oppure

40

 

La pensione decorre dall’apertura dall’ apertura della c.d. “ finestra d’uscita” che varia in base al trimestre di maturazione dei requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva.
Decorrenze pensione con anzianità contributiva inferiore a 40 anni

 

 

Data perfezionamento diritto

 

                 Decorrenza

1° semestre
(entro 30 giugno)

1° luglio anno successivo

2° semestre
(entro 31 dicembre)

1°gennaio del 2° anno successivo

  Nel caso in cui si raggiungano i 40 anni di contribuzione , le finestre rimangono invece le medesime in vigore fino al 2007.

Pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti nell’anno 2007 venivano richiesti 35 anni di contribuzione  e 57 anni di età oppure, a prescindere dall’età , 40 anni di contribuzione. I lavoratori che hanno raggiunto i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2007 potranno accedere al pensionamento anche in epoca successiva con i requisiti vigenti a quella data.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, per avere diritto alla pensione di anzianità, i lavoratori dipendenti devono maturare 35 anni di contribuzione e 58 anni di età ,40 anni di contribuzione.
Dal 1° luglio 2009 viene introdotto il sistema delle “quote” date dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica ,come da seguente
tabella:
Requisiti pensione di anzianità

Anno

Età
anagrafica

Anzianità
contributiva

Quota

 

Solo anzianità
contributiva

 

Dal 2008 fino al 30/06/2009

58

35

 

oppure

40

Dal  1/07/2009
Al 31/12/2012

59
60

36
35

95

oppure

40

Dal 1/01/2011 al
31/12/2012

60
61

36
35

96

oppure

40

Dal 2013

61
62

36
35

97

oppure

40

Nel caso in cui si raggiungano i 40 anni di contribuzione , le finestre rimangono invece le medesime in vigore fino al 2007.


Pensione ai superstiti
In caso di decesso di lavoratore assicurato o di pensionato titolare di pensione diretta , ai familiari superstiti può spettare la pensione indiretta o quella di reversibilità.

La pensione indiretta
La pensione indiretta spetta a condizione che il lavoratore deceduto abbia avuto almeno 15 anni di contribuzione in qualunque epoca accreditata, oppure che abbia avuto 5 anni di contribuzione ,di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso.

La pensione di reversibilità
Spetta a condizione che i deceduto sia stato titolare di pensione diretta ( vecchiaia,anzianità o pensione di invalidità/inabilità).
La pensione ai superstiti spetta :

  1. al coniuge
  2. ai figli ,fino al compimento della maggior età; oppure fino a 21 anni se studenti di scuola media ;oppure fino a 26 anni , se studenti universitari(nei limiti della durata del corso legale );oppure senza limiti di età , se inabili ed a carico del genitore deceduto;
  3. in mancanza del coniuge e dei figli aventi diritto, la pensione può spettare ai genitori ( a 65 anni di età, se non sono titolari di altra pensione ed a carico del figlio deceduto).
  4. in mancanza anche dei genitori , la pensione può spettare ai fratelli celibi e alle sorelle nubili ( se inabili ed a carico del defunto).

La pensione di invalidità

L’assegno di invalidità
Se la capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità, l’artigiano ha diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Oltre a predetto requisito sanitario , occorrono almeno 5 anni di contributi di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.
Caratteristiche dell’assegno di invalidità  :

  1. ha durata di tre anni . Al termine di tale periodo , se ne può richiedere la riconferma per altri tre anni (se continuano a sussistere  le condizioni di invalidità ) .
  2. dopo tre riconoscimenti consecutivi, è confermato automaticamente.
  3. si trasforma in pensione di vecchiaia ,al compimento dell’età pensionabile, se si raggiungano i requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia, altrimenti resta tale.

La pensione di inabilità
L’artigiano che venisse a trovarsi , per gravi motivi di salute, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può ottenere la pensione di inabilità.
Il requisito contributivo richiesto – oltre a quello sanitario – è che risultino versati 5 anni di contributi , di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La pensione di inabilità non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa o con l’iscrizione negli Albi.
Per il riconoscimento della pensione d’inabilità non è necessario cancellarsi subito dall’albo delle imprese artigiane, ma diventa indispensabile farlo,una volta riconosciuto dall’Inps il diritto a pensione, al fine di ottenerne il pagamento.
La pensione di inabilità viene calcolata non solo sulla base dei contributi versati, ma tenendo conto anche di quelli relativi agli anni che mancano al raggiungimento dell’età pensionabile.

 

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